Le Autorità di Sistema Portuale (tra cui quella che gestisce gli scali di Genova – Genova Voltri e Savona – Vado Ligure da un lato e quella di La Spezia – Carrara dall’altro) ossia gli enti

pubblici non economici che gestiscono le infrastrutture di porti italiani, sono a tutti gli effetti imprese ai fini della normativa Antitrust. Secondo un’articolata sentenza del Tribunale di Genova, infatti, è possibile riconoscere l’orientamento espresso anche dalla Commissione Europea per cui un’Autorità di Sistema Portuale italiana “rispetto all’attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un’impresa ai fini della normativa antitrust”. Il caso in oggetto riguardava il terminalista C.Steinweg – Genoa Metal Terminal, che riteneva di essere stato discriminato dal porto genovese nella misura in cui quest’ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (il Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli), pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore.
Secondo il principio affermato da Bruxelles e fatto proprio dal Tribunale di Genova, “la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la conseguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell’esercizio organizzato e duraturo di una attività economica sul mercato”. Le AdsP, come quella in questione che unisce gli scali di Genova e Savona, esercitano pertanto una attività economica, proprio in quanto, come precisato dalla stessa Commissione Europea, “rilasciano concessioni o autorizzazioni a imprese private per l’impiego commerciale del bene e la fornitura di servizi a compagnie di navigazione”.