Dal prossimo 1 Dicembre entrano in vigore le nuove disposizioni relative al regime Iva per cassa, introdotto dall’articolo 32 bis del Decreto Sviluppo (n.83/2012).
“finalmente le piccole imprese dovranno versare l’Iva solo dopo aver riscosso il dovuto dai propri clienti. Questo provvedimento da tempo richiesto dalla nostra associazione – dichiara Marco Merli (foto), presidente regionale della Cna della Liguria- in questo periodo di crisi e certamente un segnale positivo per la piccola impresa. Con questa norma la piccola impresa non sarà più obbligata, pur non avendo riscosso il proprio credito dal cliente, a pagare l’Iva in anticipo sull’importo da incassare. Una norma importante per le aziende ma occorre andare oltre, favorendo una vera politica economica che sostenga le imprese e favorisca la ripresa”.
E’ stato emendato l’11 ottobre 2012 il decreto , che dà attuazione alla norma che rende possibile a tutte le imprese con fatturato sotto i due milioni di euro di versare l’Iva solamente dopo aver incassato il corrispettivo (cfr all’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – Decreto crescita).
Come sottolineato in varie occasioni, il nuovo regime di liquidazione dell’Iva per cassa, applicabile dietro specifica opzione già a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, risolve gran parte dei problemi che hanno reso il regime Iva di cassa attualmente vigente sostanzialmente inutilizzato dalle imprese.
Il lavoro finalizzato all’introduzione della norma portato avanti da CNA sin dal 2010 proseguirà sia per alleggerire sul piano normativo, per quanto possibile, gli adempimenti contabili connessi alla scelta di entrare nel regime, sia con l’Agenzia delle Entrate per l’emanazione del provvedimento necessario per disciplinare le modalità di esercizio dell’opzione nonché per fornire, quanto prima ,i necessari chiarimenti.
In proposito CNA-Interpreta sta già lavorando per raccogliere tutti i dubbi su cui è importante un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento, conclude Marco MERLI, potrebbe portare un beneficio a quasi 3,5 milioni di soggetti Iva, di cui 100.000 in Liguria con riferimento a un ammontare di operazioni (quelle effettuate nei confronti di altre imprese) pari al 65,6% del totale delle operazioni effettuate dai soggetti cui la norma si rende applicabile.