I Ministeri Vigilanti hanno approvato il nuovo Regolamento della Gestione separata INPGI introducendo una serie di novità che spaziano dalle prestazioni previdenziali

riconosciute sino ad una riforma di aspetti più pratici e gestionali come le scadenze degli adempimenti degli iscritti.

L’esigenza alla base delle modifiche è connessa alla necessità di incrementare le prestazioni pensionistiche attraverso un aumento contributivo e una modifica della destinazione dello stesso.

Tra gli scopi della modifica del funzionamento della Gestione separata vi è un aumento nella destinazione dei rendimenti del patrimonio della gestione alle posizioni previdenziali di ciascun iscritto.

In un’ottica di aumento delle tutele, sono state previste:

  • l’erogazione di un’indennità di disoccupazione;
  • una tutela infortunistica per i co.co.co.;
  • un allargamento delle tutele per la maternità e per i congedi parentali, anche ai liberi professionisti.

Le modifiche previste entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020. Sul sito www.inpginotizie.it sono stati forniti tutti i dettagli delle novità introdotte.

Nuove scadenze per gli adempimenti

Vengono modificate le scadenze per gli adempimenti connessi alla Gestione separata:

• 31 luglio – termine per il versamento del contributo minimo in acconto per i redditi dell’anno corrente;

• 30 settembre – termine per l’invio della comunicazione dei redditi conseguiti nell’anno precedente;

• 31 ottobre – termine per il pagamento dell’eventuale contributo a saldo relativo ai redditi percepiti nell’anno precedente.

Incremento contribuzione e destinazione

Sulla scia di altre gestioni previdenziali, per garantire la sostenibilità e incidere sull’adeguatezza delle prestazioni erogate, è stato deliberato l’innalzamento progressivo della misura del contributo soggettivo, con progressione in base al reddito:

  • 12% dal 1° gennaio 2020;
  • 14%, per le sole fasce di reddito superiori a € 24.000 annui lordi, dal 1° gennaio 2020.

In maniera analoga, è stata incrementata anche la misura del contributo integrativo a carico dei committenti, che passa dal 2% al 4%, con una duplice funzione:

  • il miglioramento delle posizioni previdenziali individuali;
  • il finanziamento di interventi di welfare.

L’incremento del contributo integrativo è infatti destinato per metà (1%) all’incremento dei montanti individuali, ovvero l’accumulo di contribuzione sulla posizione individuale, sulla base del quale viene determinato l’importo dell’assegno pensionistico; per l’altra metà (1%) invece al finanziamento di misure assistenziali, che saranno individuate annualmente in base alle esigenze degli iscritti valutate dall’ente.

Maternità e disoccupazione

Sempre in un’ottica di aumento delle tutele per gli iscritti ed al fine di estendere le tutele della maternità e i congedi parentali anche ai giornalisti liberi professionisti, è stata introdotta una specifica prestazione in caso di maternità a rischio che prevede il pagamento di un’ulteriore mensilità della relativa indennità.

Inoltre, è prevista l’indennità di paternità in caso di assenza o impedimento della madre.

Il finanziamento delle due misure è posto a carico della gestione di maternità con il contributo versato annualmente dagli iscritti.

Per quanto concerne il trattamento di disoccupazione, sulla scia della DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell’INPS, resa strutturale dal Jobs Act sul lavoro autonomo (L. 81/2017), il Comitato ha deliberato l’introduzione della prestazione anche in favore dei giornalisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPGI. I fruitori dovranno essere titolari di co.co.co., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPGI, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’ente ha effettuato una valutazione empirica delle cessazioni in regime di monocommittenza calcolando la necessità dell’applicazione di una maggiorazione contributiva di almeno 1,28 punti percentuali, determinando così un contributo complessivo pari al 2%, posto per un terzo a carico del giornalista e per due terzi a carico del committente. Con tale misura, l’onere contributivo per i co.co.co. assicurati all’INPGI passa dal 26,72% al 28,00%.

Infortuni

Viene previsto un trattamento in caso di infortunio in ambito professionale nell’ambito della Gestione Separata. La forma assicurativa sarà disciplinata da un apposito Regolamento attuativo e prevede l’estensione ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscono un compenso non inferiore a 3.000 € all’anno. Sarà il medesimo regolamento a stabilire il premio per il finanziamento della misura (6 € mensili).

Liquidazione una tantum

Vengono previste particolari limitazioni per la restituzione del montante contributivo in luogo dell’ordinaria erogazione della prestazione pensionistica.

In particolare, tale facoltà è stata limitata agli iscritti il cui importo della pensione supplementare risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS. L’una tantum è comunque esclusa nei casi in cui l’iscritto abbia operato la ricongiunzione di periodi contributivi da altro ente.