Come anticipato dal nostro sito economico, lo Sblocca Italia tocca vari ambiti del Paese, su tutti la portualità, un tema al centro di roventi discussioni da parecchio
tempo. Il testo del Decreto Legge 133 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rinuncia alla riduzione delle Autorità Portuali (che sono 24, ma due, Genova e Ravenna, hanno abbandonato in polemica l’associazione presieduta da Pasqualino Monti dopo la conferma del suo secondo mandato) e per il trasporto marittimo si limita al rilanciare il “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”. Cinque mesi per approvare opere portuali.
L’articolo 29 dello Sblocca Italia è quello che si occupa dei porti nostrani: le righe dedicate alla portualità impongono che il piano deve essere adottato “entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri”.
Lo stesso articolo 29 accenna anche alla “alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti”, ma badando bene a precisare qualcosa di concreto, perchè si andrebbe incontro una rissa tra le varie città e a Genova e Savona ne sanno qualcosa dopo furibondi lite tra Miazza e Merlo, i due numeri uno.
Il secondo comma dell’articolo affronta una questione più cara al Governo, ossia i lavori pubblici: “Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono-programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più’ urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità’ portuali, anche al fine di valutarne l’inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi”.